Non c’è stata concorrenza sleale

di Rosa Massari Parati

Il giudice Serena Baccolini del Tribunale Ordinario di Milano-Prima sez. Civile, ha pronunciato la sentenza relativa alla causa civile iscritta al n. 69354/2008 R.G. e promossa da Coldiretti Milano e Lodi, Santangiolina Latte, Az. Agr. Franciosi Carlo, A.A. Belloni Carlo, A.A. Beretta Cesare Antonio e Filippo, A.A. Bontempi Davide e Luigi Virginio, A.A. La botanica, A.A. Buzzini Ilario e Marinella, A.A. Chiodaroli F.lli, A.A. De’ Livraghi, A.A. Sabbiona, A.A. Cornalba, A.A. Corradi Alberto e Costantino Davide, A.A. Crespi Giuseppe, Roberto e Invernizzi Samuele Giovanni, A.A. Dornetti F.lli Angelo e Leonardo Abele, A.A. Fusar Poli F.lli Annibale, Francesco, Giuseppe e Luigi, A.A. Garbelli Mario e Tullio, A.A: Granata Achille, Carlo, Enrico, Luigi, Romolo e Giuseppe, A.A. Grugni Silvano, Fabio e Gian Enrico, A.A. Invernizzi Francesco e Figli, A.A. Mapelli Ferdinando Umberto, Soc. Agr. Negroni F.lli, A.A. Spingardi Giovanni e Paolo, A.A. Oldani Alberto, A.A. Percivaldi Giuseppe e Figli, A.A. Porta Enrico e Giorgio, A.A. Raffa Ettore Gianmaria, A.A. Recagni F.lli Basilio e Fiorenza Abelina, A.A. Rancati Artemio. La causa è stata promossa contro la Latteria di Milano Srl, Comilat, Leoneassa Soc. Agr. Coop. a.r.l., A.A. Alpina s.r.l., A.A. Cassi, Soc. Agr. F.lli Mondonico, A.A. Agrogi, A.A. Busi Carlo Maria, A.A. Facchi Angelo, A.A. Fumagalli Giuseppe, A.A. Rossi Franco, A.A. Schieppati Stefano, A.A. Martinelli F.lli, A.A: Giacomo Andena, A.A. Moro Elena e Gambini Alberto, A.A. Fiorentini Angelo e Stefano, Agrilat Soc. Agricola, A.A. Angelo Bellani, Crippa Fratelli, Mandella e C. Sas, San Tommaso e C., A.A. Bonelvio Vitali, Cossa Fratelli e Cugini, Malorberti, A.A. Domenico Inzoli, A.A. Ranghetti, Zuccotti F.lli Angelo e Giacomo, A.A. Papetti Enrica, A.A. Sfondrini Giuseppe, A.A. Balconi Andrea, A.A. Alfonso di Somma, A.A. Vitali Emanuele, La Lombarda Scarl, Coop Latte 2003 Scarl. Oggetto della causa un’azione di risarcimento danni da illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 3 cc e da illecito extracontrattuale ex art. 2043 cc. In sostanza, si contestava che La Lombarda, Comilat, Leonessa, Alpina e Latte 2003 in qualità di primi acquirenti, avessero posto in essere comportamenti fraudolenti, per consentire ai propri soci produttori di non pagare il prelievo supplementare, nonostante la produzione di latte superasse la quota riconosciuta. La Coldiretti e le altre aziende che hanno promosso la causa, hanno lamentato di aver subito danni in conseguenza di ciò. Il Tribunale ha rilevato che se anche il mancato versamento del prelievo supplementare potrebbe tradursi in un minor prezzo di vendita del latte, per affermare che ci sia effettivamente una lesione della leale concorrenza nel mercato di riferimento, si deve accertare un legame diretto tra mancato versamento del prelievo e il valore di immissione del bene sul mercato stesso. Inoltre, il prelievo supplementare non ha natura di sanzione amministrativa in senso proprio, ma di mero riequilibrio del mercato (rif. Pronuncia della Cass. ss.uu. n. 18195/2009). La tesi non ha trovato riscontro negli accertamenti tecnici, che hanno invece dimostrato che la maggior offerta di latte, seppure non accompagnata dal versamento del prelievo, non ha inciso sul prezzo del latte all’ingrosso, non c’è quindi un effettivo danno di mercato. Pertanto, la sentenza ha rigettato le domande risarcitorie che hanno quale presupposto l’illecito concorrenziale ex art. 2598 n.3 cc. Ad analoghe considerazioni si è giunti con riferimento all’ipotesi di illecito civile (art. 2043 cc), poiché il danno che si è concretizzato quale conseguenza delle azioni citate, è esclusivamente riferibile alle casse erariali dello Stato. Ed infatti il mancato recupero delle somme a titolo di prelievo supplementare per il superamento delle quote latte è stato oggetto di esame da parte della Commissione europea, che ha ingiunto allo Stato di attivarsi al riguardo.

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